Art. 8.
(Legalità del territorio).

      1. Qualunque trasformazione del territorio deve essere realizzata in conformità agli strumenti di governo del territorio. Gli interventi privi di titolo abilitavo ovvero in contrasto o in difformità a tali strumenti sono soggetti alle sanzioni penali, civili e amministrative previste dalla legislazione statale vigente in materia.

 

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      2. Il comune esercita la vigilanza e il controllo sulle trasformazioni urbanistiche ed edilizie per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi edilizi, fatta salva la potestà regionale di intervenire, in via sostitutiva, nei confronti delle amministrazioni inadempienti.